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Dal 01/01/2022 Gestione Professionisti attiva in automatico, in favore dei Professionisti, la garanzia Cyber Risk, per la copertura delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, conseguenti alla “Violazione della Privacy e dei Dati” e alla “Violazione del Sistema Informatico” (Responsabilità civile).
Gli indennizzi previsti sono erogati da Allianz SPA in favore dei Professionisti richiedenti, titolari di copertura automatica o volontaria principale (Base o Premium o Infortuni&Welfare). Ai fini dell’indennizzo la copertura deve risultare attiva al momento dell’evento.
Gli indennizzi sono erogati per eventi intervenuti successivamente all’attivazione della copertura principale (Base o Premium o Infortuni&Welfare).
Ai fini dell’attivazione della garanzia Cyber Risk non sono dovuti dal Professionista costi aggiuntivi oltre a quelli previsti per l’attivazione della copertura.
La garanzia Cyber Risk prevede la copertura per Responsabilità civile per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, comprese quelle derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno:
La copertura non opera in caso di responsabilità per danni consistenti in morte, lesioni personali, danni a cose involontariamente cagionati a terzi e per perdite patrimoniali non conseguenti a “Violazione della Privacy e dei Dati” e a “Violazione del Sistema Informatico”.
Non sono previsti indennizzi al Professionista titolare di copertura per tutti i danni patrimoniali e/o spese sostenute in conseguenza sia di violazione della privacy e dei dati o del sistema informatico sia di qualsiasi altra causa.
La garanzia Responsabilità civile Cyber Risk copre gli eventi che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada.
Massimale: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per evento/anno per ciascun Professionista titolare/studio;
Franchigia: Euro 1.000,00 (mille/00) per evento/anno per ciascun Professionista titolare/studio.
Qualora le perdite fossero conseguenti ad una colpa delle persone delle quali il Professionista titolare debba rispondere, il massimale si intende ridotto del 50%.
Qualora si verifichi un evento ed il Professionista titolare di copertura intenda chiedere l’indennizzo previsto, il medesimo deve darne avviso scritto ad Allianz Agenzia ROMA CIVITUS – Viale Bruno Buozzi 11/13, 00197, Roma
roma59@ageallianz.it – Tel. 06/8075246, fax. 06/92933476
rif polizza collettiva n. 501225780,
entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio: la modifica dell’attività assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della tutela Cyber Risk.