Copertura infortuni

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La Compagnia si obbliga, nei limiti previsti, ad indennizzare i danni subiti dall’Iscritto in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni inerenti gli eventi garantiti occorsi durante l’operatività del Piano, che l’Iscritto subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie o di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

La copertura infortuni è operante nei seguenti casi:

A) Invalidità permanente a seguito di infortunio

B) Morte a seguito di infortunio

PIANO BASE
massimale € 30.000
PIANO PREMIUM
massimale € 45.000
PIANO BASE PLUS
massimale € 35.000
PIANO PREMIUM PLUS
massimale € 50.000

La copertura riguarda l’infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente o la morte da infortunio.

La copertura è prestata anche se l’insorgere dell’invalidità permanente o se la morte si verifica successivamente alla scadenza del Piano sanitario, ma, comunque, entro due anni dal giorno dell’infortunio verificatosi durante l’operatività del Piano stesso.

La copertura si intende operante per tutti gli infortuni non rientrati nei “Casi di non operatività del Piano“, previsti nella sezione “Condizioni generali” della Guida Completa alle Prestazioni.

INTEGRAZIONE VOLONTARIA COPERTURA INFORTUNI

E’ possibile richiedere una integrazione al massimale della copertura infortuni con un contributo aggiuntivo annuale, come di seguito specificato:

Contributo aggiuntivo annuale Massimale aggiuntivo
€ 156,00 € 250.000,00
€ 311,00 € 500.000,00

Termini e condizioni per l’attivazione clicca qui.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l’Iscritto o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a UniSalute entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui l’Iscritto o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia del sinistro con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Successivamente, l’Iscritto deve documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici da inviare a UniSalute.

L’Iscritto o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi, deve consentire le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari da UniSalute.

L’Iscritto è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti da UniSalute e a fornire tutta la documentazione sanitaria, che solo su espressa richiesta sarà in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

EVENTI GARANTITI

La presente copertura riguarda i danni subiti dall’Iscritto in conseguenza, diretta ed esclusiva, di infortuni sia professionali sia extra-professionali occorsi durante l’operatività del Piano sanitario.

INDENNITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

L’indennizzo per la copertura Invalidità permanente verrà liquidato applicando una franchigia del 15% sul grado di invalidità accertata.

Qualora quest’ultima sia di grado superiore al 50% l’indennizzo relativo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia.

Nel caso di invalidità permanente superiore al 66% verrà corrisposta l’intera somma garantita.

DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE

La presente copertura riguarda l’infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente.

Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si manifesti entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza del Piano sanitario, viene liquidato un indennizzo per invalidità permanente parziale calcolato sulla somma garantita per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri elencati nella Tabella valutazione invalidità permanente.

L’invalidità permanente viene accertata non prima di 12 mesi dalla data di denuncia a UniSalute, e comunque in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa.

INDENNIZZO PER MORTE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Se l’infortunio ha come conseguenza la morte verrà corrisposta la somma garantita ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Iscritto in parti uguali.

L’indennizzo per il caso di morte a seguito di infortunio non è cumulabile con l’indennizzo previsto per l’invalidità permanente a seguito di infortunio.

La denuncia dell’evento deve indicare il luogo, giorno, ora dell’evento e cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da un certificato medico che attesti il nesso di causalità fra il sinistro ed il decesso e da un certificato di ricognizione del defunto o esame autoptico.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Iscritto muore, verrà corrisposta ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

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